Diritto di Famiglia

Separazioni e divorzi

separazione • cessazione effetti civili • scioglimento matrimonio

Lo Studio si occupa di separazione consensuale/giudiziale e divorzio congiunto/giudiziale

Lo Studio di occupa altresì di separazioni e divorzi con negoziazione assistita. L'istituto è previsto dalla legge 162/2014 modificato dalla Legge 206/2021. E' previsto per accordi di separazione, divorzio e le convivenze di fatto. L'accordo viene valutato dal Pubblico Ministero che rilascia un'autorizzazione/nulla osta e successivamente depositato presso il comune dove è registrato il matrimonio.

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Tra le prestazioni legali dello Studio rientra l'assistenza rivolta a coloro che intendono riformulare le condizioni di separazione o divorzio: tali condizioni, stabilite nei provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione personale o di divorzio congiunto o contenzioso, sono infatti sempre soggette a modifica al sopraggiungere di nuove circostanze e necessità delle parti coinvolte. 

Affidamento dei figli minori

Affidamento dei figli minorenni

L’affido del figlio minore a entrambi i genitori, detto affidamento condiviso, rappresenta la regola generale ed è paritetico quando i tempi di permanenza del figlio presso i genitori sono uguali e il mantenimento è diretto. L’affido esclusivo in favore di un solo genitore è invece l’eccezione, e avviene quando si dimostra l’inidoneità genitoriale dell’altro genitore e, dunque, che l’affidamento condiviso può essere sfavorevole per la prole.

Azione di disconoscimento paternità

Azione per la declaratoria di decadenza dalla responsbilità genitoriale

Lo Studio cura i procedimenti di decadenza della potestà genitoriale. Tale prestazione legale di assistenza è offerta quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Azione di riconoscimento paternità o maternità

Azione di riconoscimento paternità o maternità

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità può essere chiesta dal figlio diventato maggiorenne. Se invece il figlio è ancora minorenne l’azione può essere promossa dal genitore che esercita la responsabilità o dal tutore. Il disconoscimento di paternità è un’azione mediante la quale, con la prestazione legale di rappresentanza da parte di un avvocato, si chiede di accertare e dichiarare dal giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio manca un rapporto biologico.

Mantenimento coniuge e prole

Mantenimento coniuge e prole

Se il coniuge o il genitore obbligato a versare delle somme a titolo di mantenimento, in forza di provvedimento del Giudice, non ottempera a tale obbligo, il beneficiario ha diritto ad agire esecutivamente per il recupero delle suddette somme. Lo Studio offre prestazioni legali di assistenza e difesa nella conseguente azione giudiziale.

Diritto di visita di nonni e parenti

Diritto di visita di nonni e parenti

Se sei nonno, nonna o parente stretto, e dopo una separazione o un divorzio ti è negata la possibilità di frequentare i tuoi nipoti, puoi chiedere assistenza legale. Agli ascendenti – e più in generale ai parenti – è riconosciuto un diritto autonomo di visita dei nipoti minorenni, finalizzato ad assicurare il mantenimento di un’adeguata relazione personale con essi.

Convivenza

Convivenza

Il contratto di convivenza è un accordo introdotto dalla Legge 20/05/2016 n. 76, con cui i conviventi di fatto regolano i rapporti patrimoniali della loro vita in comune. Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Unione civile

Unione civile

La Legge 20/05/2016 n. 76 ha introdotto le unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Le coppie omosessuali che intendono regolare il proprio rapporto in termini analoghi ad un matrimonio possono costituire o sciogliere un’unione civile, che deve essere registrata negli uffici dello stato civile del comune di residenza.

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